Articolo 1 – Tipologie di soci lavoratori
1. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:
-
- subordinato nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;
-
- in qualità di artigiano, commerciante, coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo
principale;
- professionale;
- di collaborazione coordinata e continuativa;
2. E’ inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.
3. Vista la possibilità di attività di tipo agricolo, di cura giardini ed aree verdi, il rapporto di lavoro subordinato potrà essere di tipo stagionale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.