Regolamento interno

Premessa

Regolamento Interno della Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS COMUNITÀ GIOVANILE LAVORO

  1. Il presente regolamento interno
    È stato approvato dall’assemblea dei soci della cooperativa in data 11/12/2010 ai sensi dell’articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno 12/12/2010.
    1. Potrà essere modificato con delibera dell’assemblea ordinaria dei soci.
    2. Esso verrà depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione Provinciale del Lavoro.
  2. Le disposizioni del presente regolamento, salvo diversa indicazione, si intendono applicabili a tutte le categorie di soci indicate all’articolo 1, (fatta eccezione per i soci volontari per i quali è prevista una specifica normativa), ed esse si intendono complessivamente non peggiorative rispetto alla contrattazione collettiva nazionale e/o accordi collettivi eventualmente applicabili.
  3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.
  4. I soci lavoratori della cooperativa:
    1. concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla
      definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
    2. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte
      strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
    3.  contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai
      risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
    4.  mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo
      stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
  5.  Le attività intraprese dalla cooperativa, in esecuzione dell’oggetto sociale, devono essere svolte dai soci cooperatori, compatibilmente con le propensioni professionali individuali.
    In via subordinata, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di avvalersi di altre forme di collaborazione, anche di persone non socie, limitatamente alla utilizzazione di risorse umane, relativamente a specialità professionali non presenti tra i soci cooperatori e per il tempo necessario allo svolgimento dell’incarico.
  6. Il rapporto di lavoro dei soci, pur se ulteriore rispetto a quello sociale, trova in quest’ultimo il suo fondamento in quanto la cooperativa ha tra i suoi scopi quello di fornire opportunità di lavoro ai propri soci (art. 3 comma 3 Statuto Sociale).

Articolo 1 – Tipologie di soci lavoratori

1. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:

  • subordinato nelle varie tipologie possibili, anche formative, compatibili con lo stato di socio;

  • in qualità di artigiano, commerciante, coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale;

  • professionale;

  • di collaborazione coordinata e continuativa;

2. È inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell’ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

3. Vista la possibilità di attività di tipo agricolo, di cura giardini ed aree verdi, il rapporto di lavoro subordinato potrà essere di tipo stagionale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 2 – Modalità di individuazione del tipo di contratto

1. L’ammissione dei soci cooperatori è subordinata alla sussistenza delle condizioni utili al raggiungimento degli scopi sociali, nonché alla presentazione di una domanda, in forma scritta, nella quale l’aspirante socio, deve dare dimostrazione di possedere i requisiti professionali, accettare le condizioni dettate dallo Statuto e indicare la tipologia di rapporto di cui all’art. 1 comma 1 del regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione decide, insindacabilmente, in merito all’accoglimento delle domande, entro 60 giorni dalla data di ricezione, nella quale dovrà indicare la tipologia di rapporto di cui all’art. 1 comma 1, che potrà essere diversa da quella indicata dal richiedente, con riserva di accettazione da parte di quest’ultimo.

2. L’individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:

  • del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;

  • del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;

  • del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.;

  • delle caratteristiche, delle modalità e dell’organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;

  • del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.

3. È possibile modificare il tipo di rapporto di lavoro instaurato, previa sottoscrizione di un nuovo contratto individuale, a condizione che siano rispettate le condizioni sopra indicate. Qualora sia il socio a richiedere la modifica, la trasformazione potrà avvenire a condizione che la cooperativa abbia la possibilità di adibire il socio a lavori compatibili con la tipologia richiesta.

4. I soci sono obbligati a fornire la propria collaborazione nei modi e nei tempi concordati, nella qualità e quantità massime possibili, e con l’impegno di prevenire ogni condizione idonea a creare eventuale conflitti con i soci e con terzi.

Articolo 3 – Compatibilità con altre attività

1. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro/committenti previa comunicazione scritta preventiva al Consiglio di Amministrazione della cooperativa e relativa autorizzazione esplicita dell’Organo Amministrativo come previsto dall’art. 10 comma i) dello Statuto Sociale, e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

Articolo 4 – Comunicazione di ammissione

1. L'ammissione al lavoro verrà comunicata al lavoratore, che vi dovrà aderire a norma dell'art. 1 della L. 142/2001, in forma scritta attenendosi a quanto disposto dal presente regolamento.

2. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

3. Per tutti gli altri tipi sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.

4. Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro.
Il Consiglio di Amministrazione è delegato a predisporre, per ogni tipo di contratto l’elenco dei documenti richiesti. Il socio è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

5. Il trattamento dei dati personali verrà attuato nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali.

Articolo 5 – Distribuzione del lavoro

1. La cooperativa provvede, tramite la propria organizzazione, all'acquisizione del lavoro e alla relativa ridistribuzione a ogni socio in base alle mansioni assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità acquisita e al tipo di contratto in essere. Tale ripartizione dovrà essere effettuata, in base ai criteri di cui al presente comma, con la massima equità.

La cooperativa si adopererà per favorire, compatibilmente con le esigenze di servizio, il massimo di lavoro possibile per i soci privilegiando l’occupazione di quelli le cui capacità professionali siano maggiormente rispondenti alle richieste della committenza o del lavoro.
Gli stessi criteri saranno utilizzati al momento dell’ammissione al lavoro nel caso in cui il numero dei soci in attesa di lavoro sia superiore ai posti disponibili.

A seguito di riduzione o mancanza momentanea di lavoro, si può comunque verificare il caso, senza che da questo derivi alcun onere per la cooperativa, di soci ammessi che non possono esercitare la loro attività per mancanza di lavoro o possono esercitarla soltanto a orario ridotto.
Se questo è compatibile con la natura del lavoro e con le esigenze della cooperativa e del socio è possibile stipulare contratti di tipo subordinato a tempo parziale e/o a tempo determinato e/o di lavoro ripartito o altre forme di lavoro previste da normativa vigente.

2. Le norme di cui al presente articolo sono applicabili a tutti i soci indipendentemente dal tipo di contratto in essere, anche in caso di rapporto subordinato a tempo parziale. In tale ipotesi i trattamenti contributivi si intendono riproporzionati in funzione della ridotta attività lavorativa.
In quest’ultimo caso la cooperativa non potrà comunque richiedere prestazioni eccedenti rispetto a quelle previste dalla vigente legislazione e dal CCNL senza il consenso del socio fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 comma 1 lettera e) della legge 142/2001 (deliberazioni nell'ambito di un piano di crisi aziendale).

3. Se non è possibile assicurare al socio il lavoro secondo la tipologia contrattuale concordata, e il socio non è disponibile ad attivare un tipo di rapporto di lavoro diverso, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera d) della Legge 142/2001, il rapporto di lavoro col socio sarà sospeso senza diritto alla remunerazione in attesa di poter offrire allo stesso una opportunità di lavoro idonea.

4. Il socio non può eseguire lavori reperiti in proprio, se non espressamente autorizzato dalla Direzione dell'azienda.

Articolo 6 – Partecipazione

1. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali doveri, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro instaurato. Ogni socio deve attenersi alle delibere degli organi sociali della cooperativa.
Nella cooperativa sono vietate discriminazioni tra i soci basate sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, politiche o sindacali.

Ogni socio ha diritto di criticare l'opera della cooperativa motivando la critica in forma scritta, in modo costruttivo. E' fatto divieto ai soci di discutere sui luoghi di lavoro, in particolare in presenza di terzi, di problematiche organizzative e/o aziendali.
Eventuali richieste di chiarimenti o interventi devono pervenire, tramite gli uffici preposti, al Consiglio di Amministrazione.

2. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle riunioni e alle assemblee indette dal Consiglio di Amministrazione. Sono altresì tenuti al segreto per cui tutte le decisioni ed i fatti della cooperativa non devono essere comunicati all'esterno e ai terzi.
Chiunque opera all'interno della cooperativa è invitato a compiere opera di promozione e pubblicità, ed è tenuto a informare il Consiglio di Amministrazione di ogni atto contrario agli interessi della cooperativa.

Articolo 7 – Corresponsione delle remunerazioni

1. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa.
Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione ai crediti dei soci.

Il protrarsi di tale situazione obbliga il Consiglio di Amministrazione ad attivare le procedure previste dall’articolo 9.

2. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato saranno erogate di norma secondo quanto previsto dal CCNL.

3. I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.

Articolo 8 – Ristorno

1. In sede di approvazione del bilancio di esercizio l’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare l’erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi di cui agli artt. 12 (soci subordinati) e 23 (soci non subordinati).

2. L’erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell’assemblea, mediante: - integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

3. Per i soci con contratto di lavoro subordinato il trattamento economico di cui al presente articolo non rappresenta, agli effetti previdenziali, a norma dell’art. 4 della Legge 142/2001, reddito di lavoro dipendente.

Articolo 9 – Situazione di crisi aziendale

  • Qualora si verifichi una grave crisi aziendale dovuta a contrazione dell’attività, crisi settoriali e/o di mercato, problemi finanziari, mancato incasso di crediti o altri motivi di analoga gravità, il Consiglio di Amministrazione informerà tempestivamente l’assemblea dei soci predisponendo le proposte per affrontare la situazione.
  • L’assemblea potrà deliberare un piano di intervento che, per quanto possibile, salvaguardi i livelli occupazionali utilizzando in primo luogo gli strumenti a sostegno del reddito previsti dalla legislazione.
  • Durante il periodo di crisi aziendale non sarà comunque possibile effettuare il ristorno di cui all’articolo 8 e non potranno essere distribuiti eventuali utili.   Il piano di intervento potrà prevedere, con l’obiettivo di salvaguardare nella misura massima possibile i livelli occupazionali, forme di apporto economico, anche sotto forma di lavoro non retribuito, e/o la riduzione del trattamento economico, in via esemplificativa e non esaustiva:
    • deroghe, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della Legge 142, ai trattamenti retributivi e normativi previsti dal CCNL di cui all’art. 12 del presente regolamento;
    • riduzione o sospensione dei trattamenti economici complessivi a partire da quelli definiti a livello aziendale e/o territoriale;
    • riduzione dell’orario di lavoro,
    forme di prestazione lavorativa aggiuntiva non retribuita. Ai fini di cui al presente articolo, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque tenere presenti situazioni comprovate di grave difficoltà economica.

    Articolo 10 – CCNL applicabile ai soci subordinati

    1/A Ai soci con i quali è instaurato un contratto di lavoro subordinato, verrà applicato come contatto principale di riferimento il CCNL delle Cooperative Sociali.
    E’ facoltà del Consiglio di Amministrazione di applicare altri CCNL delle altre attività di lavoro, purché il trattamento economico complessivo non sia inferiore ai minimi previsti dal CCNL delle Cooperative Sociali.
    In caso di adozione di diversi CCNL per il socio impiegato in più settori di attività, sarà applicato il CCNL relativo all’attività prevalente al momento dell’avvio al lavoro.
    Per i soci svantaggiati è applicabile il contratto di inserimento lavorativo come previsto e secondo le disposizioni dell’ art. 2 del CCNL delle cooperative sociali di inserimento lavorativo.
    Se la cooperativa opera in un settore non coperto da contrattazione cooperativa:
    1/B. In caso di sottoscrizione da parte delle rappresentanze sindacali e le associazioni di categoria delle cooperative, dopo l’approvazione del presente regolamento, di un CCNL relativo al settore di attività della cooperativa, lo stesso CCNL potrà essere preso a riferimento dalla cooperativa per il trattamento economico minimo da applicare ai soci subordinati che operano in tale settore.
    2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla contrattazione citata ai commi precedenti, allo Statuto della cooperativa, alle delibere degli organi sociali, nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

    Articolo 11 – Organizzazione del lavoro

    1. Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.
    2.  Il lavoro dei soci con contratto subordinato viene organizzato e diretto dai responsabili di funzione, direzione, squadra ecc. che curano, quando necessario, i rapporti esterni e tra socio e direzione.

     

    1. Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro.
    2. I soci dovranno essere informati circa l’assetto organizzativo, l’organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.
    3. Il lavoro dei soci non subordinati si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.
    4. Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a rispettare le disposizioni impartite.
    5. La cooperativa potrà, per far fronte a proprie esigenze, distaccare propri soci presso altre sedi. Il distacco avverrà nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento. Il distacco non comporterà per i soci interessati la riduzione della retribuzione percepita.

    Articolo 12 – Trattamento economico dei soci con un contratto di lavoro subordinato

    1. Il trattamento economico complessivo dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa.

    2. Per i soci con contratto di lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo 3 della Legge 142/2001, il trattamento economico sarà pari a quello previsto dal CCNL applicabile come definito all’articolo 10 del presente regolamento.

    3. L’attribuzione dei livelli previsti dal CCNL, o l’applicazione di inquadramenti categoriali omogenei per i contenuti delle declaratorie professionali, avverrà in base all’effettiva capacità del socio di svolgere le mansioni dagli stessi previste.

    4. L’assemblea, con apposita delibera, potrà definire un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva in base alle modalità stabilite dagli accordi collettivi che saranno sottoscritti da parte delle rappresentanze sindacali e dalle associazioni di rappresentanza delle cooperative a livello nazionale.

    5. Costituisce inoltre parte del trattamento economico spettante al socio la retribuzione integrativa attribuita dal Consiglio di Amministrazione a singoli soci o categorie di soci a titolo di superminimo, ad personam o altra voce retributiva anche in relazione al particolare tipo di orario di lavoro prestato, eventualmente riassorbibile in futuri aumenti contrattuali. Tale trattamento sarà riconosciuto in base alla professionalità e all’impegno dimostrato.

    6. La retribuzione oraria/mensile potrà comprendere in tutto o in parte gli istituti differiti .

    Articolo 13 – Orario di lavoro

    I soci cooperatori si impegnano all’osservanza dell’orario di lavoro assegnato e/o all’orario di lavoro praticato nel luogo di lavoro, con l’impegno ad adeguarsi ai mutamenti di orario imposti dalle mutevoli esigenze della produzione e dei servizi, anche se in aumento o diminuzione rispetto agli orari di lavoro normalmente praticati.

    Articolo 14 – Assenze

    Le assenze, non precedentemente autorizzate, devono essere evitate e prevenute.
    In caso di forza maggiore, devono essere comunicate contestualmente all’inizio del lavoro, in modo da consentire la sostituzione in tempo utile.
    In caso di malattia deve essere consegnato il relativo certificato medico entro il secondo giorno di malattia.
    In caso di infortunio sul lavoro, l’infortunato deve fornire comunicazione immediata contenete:

    • cause e circostanze dell’infortunio

    • ora e luogo

    • eventuali testimoni

    • eventuale responsabilità di terzi
      Il relativo certificato medico deve essere consegnato al più presto e comunque entro 24 ore successive all’infortunio.

    Articolo 15 – Codice disciplinare e provvedimenti disciplinari

    Qualora l’infrazione sia di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza la Direzione, potrà disporre la sospensione cautelare del socio, senza diritto alla retribuzione, fino alla conclusione del procedimento disciplinare.

    Articolo 16 – Sanzioni disciplinari

    In caso di violazione, da parte dei soci cooperatori, dei doveri che gli derivano dalle norme civilistiche, dai patti sociali e dai patti individuali, oltre che dei contratti collettivi nazionali, la cooperativa ha facoltà di applicare le seguenti sanzioni disciplinari, graduate in funzione della loro gravità e recidività:

    a. ammonizione verbale;
    b. ammonizione scritta;
    c. multa di importo massimo non superiore alle 4 ore di retribuzione;
    d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione della durata massimo di 6 giorni di calendario. Costituisce, tra l’altro, violazione dei doveri assunti dal socio cooperatore con il patto sociale, la ridotta volontà e/o capacità di collaborare, nonché la ridotta efficacia delle prestazioni lavorative quando queste si evidenziano con valori che persistono al di sotto del rendimento medio degli altri cooperatori.

    Nessuna sanzione, esclusa quella di cui al punto a. potrà essere applicata senza la preventiva contestazione dell’addebito, nella quale sarà contenuto il termine per la presentazione, da parte del socio, delle eventuali giustificazioni e/o controdeduzioni. Il termine suddetto sarà contenuto entro 5 giorni.

    La presente normativa disciplinare ha carattere conservativo, ma non preclude l’applicazione, anche immediata, della procedura di esclusione prevista dall’art. 10 dello Statuto della cooperativa, qualora la gravità e/o recidività della violazione costituisca condizione tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto socio-cooperativo.

    Articolo 17 – Beni strumentali

    Automezzi, materiali, attrezzature e strutture di proprietà o in uso della cooperativa o della clientela che dovessero essere smarriti o danneggiati dai soci durante lo svolgimento delle proprie mansioni per incuria, disattenzione o cattivo mantenimento, verranno addebitati al socio responsabile di tali danneggiamenti.

    È assolutamente vietato servirsi di automezzi, strutture, attrezzature e materiali di ogni genere di proprietà o in uso della cooperativa per uso proprio, salvo i casi di espressa autorizzazione rilasciata dalla Direzione della cooperativa.

    Articolo 18 – Sicurezza del lavoro

    I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per l’attività lavorativa concordata.
    Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

    Articolo 19 – Controversie

    In relazione allo spirito cooperativistico, i soci cooperatori e il Consiglio di Amministrazione, sono impegnati ad evitare comportamenti e condizioni che possano provocare controversie.
    Qualunque controversia dovesse eventualmente insorgere deve obbligatoriamente essere resa nota al Consiglio di Amministrazione, il quale si impegna a privilegiare, ove possibile, la conciliazione tra le parti.

    Il foro competente è quello in cui la cooperativa ha la sede sociale.

    Articolo 20 – Risoluzione del rapporto di lavoro

    1. I contratti di lavoro subordinato si risolvono, in aggiunta a quanto previsto dal CCNL applicato per la parte economica, in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

    2. L’interruzione del contratto di lavoro subordinato è causa di esclusione da socio salvo che il Consiglio di Amministrazione, previa domanda del socio, non provveda all’iscrizione del socio stesso in altra sezione del libro soci.

    3. Il recesso da socio comporta l’interruzione del rapporto di lavoro.

    Soci con contratto di lavoro non subordinato

    Articolo 21 – Normativa applicabile ai soci non subordinati

    1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, ai sensi degli articoli da 61 a 69 del DLGS 276/2003, si applicano le seguenti disposizioni di legge:
      1. ai fini fiscali l’articolo 47 comma 1 lettera c) e 48 bis comma 1 DPR 917/86;
      2. ai fini previdenziali e assistenziali, l’articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;
      3. ai fini dell'assicurazione INAIL, l’articolo 5 DLGS 38/2000 se l’attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.
      4. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento.
    2. Il contratto di lavoro dei soci artigiani è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dalla Legge 443/1985 e dall’articolo 13 della Legge 57/2001 con i conseguenti effetti ai fini dell’inquadramento previdenziale e fiscale. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento.
    3. Il contratto di lavoro dei soci commercianti è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dalla Legge 662/1996 ai fini previdenziali. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento.
    4. Il contratto di lavoro dei soci coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale è di tipo autonomo. A tale contratto di lavoro è applicabile, in quanto compatibile, la disciplina dettata dall’articolo 12 della Legge 153/1975 e dall’articolo 13 della Legge 233/1990. Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento.
    5. La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto, anche se entrate in vigore dopo l’emanazione del presente regolamento.
    6. I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte del Consiglio di Amministrazione della cooperativa e sempre che l’attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

    Articolo 22 – Organizzazione del lavoro dei soci con contratto di lavoro non subordinato

    1. Ogni socio è tenuto ad operare nel rispetto delle disposizioni regolatrici del tipo di rapporto di lavoro concordato.
      I soci dovranno essere informati circa l’assetto organizzativo, l’organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

    2. Il lavoro dei soci con rapporto di tipo non subordinato si svolgerà con le modalità idonee a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal contratto individuale in collaborazione e/o in coordinamento con le strutture della cooperativa.

    Articolo 23 – Trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato

    Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

    Articolo 24 – Norme generali

    1. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato e dal contratto individuale stipulato al momento dell’ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro.
    2. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l’obbligo di coordinare la propria attività con quella della cooperativa partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla Direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell’attività lavorativa. 
    3. La cooperativa provvederà a segnalare al socio l’eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave). Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza la Direzione, potrà disporre la sospensione immediata dell’attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti. In ogni caso l’interruzione del contratto di lavoro può essere causa di esclusione da socio e l’esclusione da socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro.
    4. Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.
    5. Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi, in tutto o in parte, l'esecuzione di quanto affidatogli.
    6. Il socio impossibilitato a portare a termine l’incarico affidatogli per gravi e comprovati motivi, è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Direzione della cooperativa che provvederà ad attivare le opportune soluzioni organizzative per la conclusione del lavoro.

    Articolo 25 – Assenze

    1. I soci sono tenuti a comunicare alla cooperativa le assenze o la mancata prestazione lavorativa che possono comportare modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti.

    2. Per i contratti in collaborazione coordinata e continuativa
      In caso di assenza per malattia o infortunio, il rapporto contrattuale con il socio collaboratore rimane sospeso, senza erogazione del corrispettivo, per non più di 1/6 della durata del contratto, se tale durata è determinata, o di 30 giorni, negli altri casi. Il contratto si estingue comunque alla scadenza prevista o al concepimento del programma di lavoro pattuito.

      In caso di gravidanza la collaboratrice potrà chiedere che il contratto sia sospeso per un massimo di 180 giorni. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da idonea documentazione attestante lo stato di gravidanza.

    Articolo 26 – Norme sulla sicurezza sul lavoro e indumenti di lavoro

    1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata.

    2. Quando è previsto che i soci operino all’interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.

    3. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione, e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria

    4. I soci dovranno dotarsi di indumenti idonei per lo svolgimento del lavoro, ai sensi delle disposizioni in materia di sicurezza.
      Qualora se ne ravvisi la necessità a tali soci verranno forniti gli stessi indumenti utilizzati dai soci con rapporto subordinato.

    5. I soci sono tenuti ad indossare l'eventuale abbigliamento fornito e ad utilizzare i mezzi personali di protezione e prevenzione degli infortuni sul lavoro e malattie professionali.
      Qualora si verifichino inadempienze, se il caso è di particolare gravità, potrà essere risolto il contratto di lavoro con automatica esclusione dalla base sociale.

    Articolo 26 – Durata della prestazione

    I soci con contratto di lavoro non subordinato dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l’attività sia svolta compatibilmente con le modalità previste dal contratto individuale in raccordo con le strutture della cooperativa.

    Articolo 27 – Infortunio

    1. I soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, se soggetti all’iscrizione all’INAIL, sono obbligati - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio sul lavoro accaduto, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere. Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro due giorni successivi a quello del suo rilascio al socio.

    La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.

    2. I soci con un contratto di tipo non subordinato diverso da quello di cui al punto precedente sono comunque tenuti ad informare la Direzione della cooperativa degli infortuni occorsi loro all’interno della cooperativa anche al fine di valutare eventuali coperture assicurative e/o effettuare una nuova valutazione dei rischi. Gli adempimenti dei confronti dell’INAIL o di altri enti assicuratori pubblici saranno a carico dei soci stessi.

    3. Fermo restando quanto previsto all’articolo 25 in merito alle assenze, durante il periodo di infortunio al socio spetterà l’intero trattamento economico pattuito se la prestazione prevista dal contratto individuale sarà svolta completamente. Qualora quanto non fosse possibile ovvero in caso di prestazioni correlate in tutto o in parte al tempo di lavoro, al socio spetterà la sola, eventuale indennità economica di invalidità temporanea a carico INAIL.

    Articolo 28 – Malattie

    1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 25 in merito alle assenze, durante il periodo di malattia al socio spetterà l’intero trattamento economico pattuito se la prestazione prevista dal contratto individuale sarà svolta completamente. Qualora quanto non fosse possibile ovvero in caso di prestazioni correlate in tutto o in parte al tempo di lavoro, al socio spetterà la sola, eventuale indennità economica a carico INPS, richiesta direttamente dallo stesso socio.

    Articolo 29 – Risoluzione del rapporto di lavoro

    1. I contratti di lavoro si risolvono alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio. La risoluzione può essere anticipata nei casi e con le modalità previste dal contratto individuale ovvero in caso di esclusione, recesso o decadenza, per qualsiasi ragione o causa.

    La cessazione del rapporto può anche essere causa di esclusione da socio.

    2. L’interruzione del contratto di lavoro è causa di esclusione da socio salvo che il consiglio di amministrazione, previa domanda del socio, non provveda all’iscrizione del socio stesso in altra sezione del libro soci.

    Articolo 29 – Controversie

    Il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall'applicazione del contratto.

    Soci volontari

    1. Le figure dei soci volontari di cui all’articolo 2 della Legge 381/91 e articolo 1 comma 1 si possono distinguere:
      1. Il singolo individuo che svolga prestazioni personali, gratuite, spontanee e contingenti all’interno della struttura organizzativa.
      2. Il libero professionista che esegua una prestazione d’opera legata alle proprie conoscenze
        professionali.
      3. Gli amministratori che svolgono gratuitamente tale ruolo all’interno della struttura cooperativa.
      4.  I consulenti che dedicano parte del loro tempo allo studio ed a progetti volti al miglioramento
        dell’assetto organizzativo, economico, finanziario, sociale della cooperativa.
    2.  L’ammissione a socio volontario avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione, a seguito della presentazione di domanda scritta di ammissione. La richiesta di ammissione deve indicare i seguenti dati:
      1. dati anagrafici, cittadinanza;
      2. il luogo di residenza, eventuale domicilio e recapiti telefonici;
      3. codice fiscale;
      4. titolo di studio ed eventuali titoli professionali
      5. Il Consiglio di Amministrazione valuterà ed individuerà le modalità idonee a favorire l’inserimento del socio volontario nell’attività della cooperativa.
      6. Qualsiasi variazione rispetto ai dati forniti nella domanda di ammissione devono essere comunicati dal socio volontario all’ufficio personale.
    3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro e le norme in materia di lavoro subordinato ed autonomo. Con il socio volontario non si instaura dunque alcuna forma di rapporto di lavoro retribuito o remunerato a fronte delle prestazioni rese in cooperativa.
    4. Le attività svolte dal socio volontario sono individuate, decise dalla direzione della cooperativa in funzione alle necessità della cooperativa e tenendo conto della disponibilità di giorni ed orari. Il socio volontario partecipando all’attività della cooperativa si impegna con il proprio apporto al buon funzionamento del settore in cui opera. L’impossibilità di tener fede agli impegni assunti, per impedimenti di qualsiasi tipo, deve essere comunicata al responsabile di settore in tempo utile, anche al fine di poter consentire l’opportuna organizzazione dell’attività. La prestazione lavorativa del socio volontario può essere considerata complementare e in nessun caso sostitutiva del lavoro dipendente. Il socio volontario si impegna ad operare secondo i principi ispiratori della cooperativa ed a seguirne la metodologia in atto.
    5. Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. A favore del socio volontario sarà comunque stipulata una polizza assicurativa INAIL, con costo a carico della cooperativa, per la copertura dei rischi derivanti da infortuni direttamente connessi all’attività di volontariato prestata in cooperativa. Pertanto, in caso di infortunio che avvenga durante l’espletamento delle proprie funzioni, il socio dovrà comunicare tempestivamente l’accaduto al fine di avviare le pratiche necessarie e inviare in cooperativa entro 24 ore il certificato di infortunio. Per il calcolo del premio assicurativo la presenza giornaliera in cooperativa dei soci volontari deve essere registrata con regolarità in appositi registri.
    6. Ai soci volontari spetterà il rimborso delle seguenti tipologie di spesa, secondo gli importi e le modalità sotto riportate.
      1. Rimborsi spese per trasferte e/o lavori svolti al di fuori della sede della cooperativa;
      2. Erogazione del buono pasto in funzione dei giorni di effettiva presenza in cooperativa;
      3. Rimborso spese per il tragitto casa – sede cooperativa se il socio Volontario risiede fuori dal Comune sede della Cooperativa.
      4. Tali spese dovranno comunque essere documentate.
    7. La cooperativa è tenuta a informare i soci volontari che operano all’interno della struttura circa i piani di sicurezza, rischi e pericoli derivanti dallo svolgimento di determinati compiti, nonché a garantire la prescritta sorveglianza sanitaria. I soci volontari sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro come previsto dal DLGS 626/94, dal DLGS 242/96 e dal DLGS 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Quando necessario saranno dotati degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa a loro affidata.
    8. La cooperativa, provvede alla formazione del socio volontario sia per la sopraccitata prevenzione antifortunistica, sia sulla metodologia e l’organizzazione del lavoro nel settore in cui si troverà ad operare per l’uso specifico di strumenti o di attrezzi.
    9. Nei casi in cui il socio volontario assuma un atteggiamento non conforme alle finalità della cooperativa e al presente regolamento, può incorrere nel provvedimento di esclusione a norma dello statuto della cooperativa. La stessa verrà deliberata dal Consiglio di Amministrazione dopo contestazione dell’addebito al socio. Il socio volontario che per motivi personali non sia più in grado di prestare la propria collaborazione, può recedere dal rapporto associativo presentando domanda scritta di recesso al Consiglio di Amministrazione della cooperativa.

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